Aggiornamento del 28/09/2026
Quesito 1: Affiancamento e trasferimento delle competenze
Si chiede se, la Fondazione 20 marzo 2006 in liquidazione preveda attività di affiancamento tecnico-operativo finalizzate al trasferimento del know-how e alla formazione del personale individuato dal soggetto aggiudicatario.
Si chiede inoltre se, compatibilmente con il quadro normativo e organizzativo applicabile, possano essere previste forme di collaborazione temporanea, anche mediante l’eventuale distacco di personale o strumenti analoghi, al fine di agevolare la fase di avviamento operativo del progetto e il passaggio delle competenze.
Riscontro Quesito 1:
Pur precisando che l’attività di affiancamento tecnico operativa finalizzate al trasferimento del know-how e alla formazione del personale individuato dal soggetto aggiudicatario non è attualmente prevista e la documentazione oggetto di cessione (manuale operativo e vademecum) contiene tutte le informazioni necessarie e consente la presa in carico e la gestione operativa da parte di un soggetto terzo, ferma restando, compatibilmente con il quadro normativo e organizzativo applicabile, la possibilità di concludere accordi successivi relativamente a quanto richiesto.
Quesito 2: Termine per la presentazione dei quesiti
Alla luce degli approfondimenti resi necessari dai contenuti illustrati nel corso dell’incontro e dall’esame della documentazione di gara, si chiede di valutare la concessione di una proroga del termine attualmente previsto per la presentazione di ulteriori richieste di chiarimento da parte degli operatori interessati.
Riscontro Quesito 2:
In ossequio al principio di par condicio degli operatori non è consentito modificare la legge di gara e pertanto la richiesta di proroga del termine per i chiarimenti previsto all’art. 10.3 dell’Avviso non può essere accolta.
Si invita comunque a consultare il sito di Fondazione dove verranno riportati tutti i chiarimenti ai quesiti ricevuti nel termine di cui all’art. 10.3 dell’Avviso.
Aggiornamento del 25/09/2026
Quesito n. 1 – Determinazione del prezzo base e relativa istruttoria
L’art. 2.1 dell’Avviso stabilisce un prezzo base di cessione pari ad euro 70.000,00 oltre IVA, precisando che tale importo “valorizza i costi capitalizzati e i costi interni di ingegnerizzazione sostenuti per lo sviluppo del Progetto M4F®”.
L’art. 1.2 dell’Avviso prevede, tuttavia, che i file sorgente dell’applicazione siano esclusi dalla cessione e restino di proprietà dello sviluppatore ARC.NOS.
Si chiede pertanto di conoscere:
- se la determinazione del prezzo base sia stata preceduta dalla predisposizione di perizie, relazioni tecnico-economiche, valutazioni interne o altra documentazione istruttoria e, in caso affermativo, quali siano stati i criteri adottati per la determinazione del valore;
- se e in quale misura la mancata cessione dei file sorgente abbia inciso sulla determinazione del valore economico del Progetto M4F®;
- quali componenti del Progetto M4F® siano state considerate ai fini della determinazione del prezzo base e quale valorizzazione economica sia stata attribuita ai singoli asset oggetto di cessione, con particolare riferimento al marchio, alla piattaforma digitale, al programma compilato, al know-how e alla documentazione tecnica;
- quale incidenza abbiano avuto, nella determinazione del prezzo base, i costi interni di ingegnerizzazione richiamati nell’Avviso; e) se la documentazione istruttoria e valutativa eventualmente predisposta possa essere resa disponibile ai soggetti interessati alla procedura.
Riscontro Quesito 1:
- Il prezzo base di cessione è stato determinato sulla base della documentazione tecnico contabile della Fondazione ed è composto da un importo riferibile ai costi capitalizzati a bilancio con riferimento al Progetto M4F® (pari ad euro 48.010,00) ed un importo forfetizzato dei costi interni di ingegnerizzazione sostenuti per lo sviluppo di tale progetto.
- I file sorgente di proprietà dello sviluppatore ARC.NOS non hanno inciso sulla determinazione del valore economico del Progetto M4F® rimanendo espressamente esclusi dal perimetro della cessione.
- Si rinvia alla precedente lett. a).
- Si rinvia alla precedente lett. a).
Quesito n. 2 – Titolo di approvazione dell’Avviso
Atteso che dalla Determinazione del Liquidatore n. 03/2026 non emerge un’espressa approvazione dell’Avviso di vendita e dei relativi allegati, si chiede di conoscere:
- quale sia il provvedimento o l’atto in forza del quale sono stati approvati l’Avviso e i relativi allegati;
- se l’Avviso costituisca parte integrante della Determinazione n. 03/2026 ovvero se la relativa approvazione sia intervenuta mediante distinto atto;
- in tale ultimo caso, di indicarne gli estremi.
Riscontro Quesito n. 2:
- L’Avviso e gli allegati sono stati approvati, in conformità all’ordinamento interno della Fondazione, con la Determinazione n. 03/2026 del Liquidatore in data 2 settembre 2026, che richiama esplicitamente l’Avviso e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.
- Si rinvia alla precedente lettera a).
- Si rinvia alla precedente lett. a).
Quesito n. 3 – Consistenza dei diritti trasferiti e rapporti con ARC.NOS
L’art. 1.1 dell’Avviso include, tra i beni oggetto di cessione, la piattaforma gestionale digitale, il modello operativo del progetto, il dump del database SQL Server, il programma compilato e la relativa documentazione tecnica, mentre l’art. 1.2 esclude dalla cessione i file sorgente dell’applicazione.
Si chiede di chiarire:
- quali diritti e facoltà di utilizzo della piattaforma digitale e del programma compilato siano effettivamente trasferiti all’aggiudicatario;
- se l’assenza del trasferimento dei file sorgente consenta comunque all’aggiudicatario di procedere autonomamente ad attività di manutenzione, aggiornamento, evoluzione o personalizzazione del sistema;
- se esistano accordi, licenze, contratti di sviluppo software o altri atti che disciplinino i rapporti tra la Fondazione ed ARC.NOS e che risultino rilevanti ai fini dell’utilizzo e della gestione futura della piattaforma;
- se tale documentazione possa essere resa disponibile ai soggetti interessati, almeno per le parti rilevanti ai fini della valutazione dell’effettiva consistenza dei diritti trasferiti.
Riscontro Quesito n. 3:
- Il trasferimento include per l’aggiudicatario la facoltà di installare, eseguire, utilizzare e far utilizzare la piattaforma gestionale digitale e il programma compilato per tutte le finalità operative, gestionali e commerciali previste dal progetto M4F®. Con il trasferimento l’aggiudicatario avrà la piena e totale proprietà del dump del database SQL Server, inclusi tutti i dati, contenuti, informazioni strutturate e record storici in esso presenti.
- In assenza del trasferimento dei file sorgente (che rimangono in capo allo sviluppatore ARC.NOS) all’aggiudicatario non è consentito modificare direttamente la logica di programmazione, ricompilare l’applicazione o intervenire autonomamente sul codice per correggere bug interni o sviluppare nuove funzionalità che richiedano specificamente un intervento sul codice sorgente. L’aggiudicatario può invece procedere autonomamente alla attività di gestione dei dati, configurazione dell’ambiente di esecuzione, backup/restore del database SQL Server e manutenzione dell’infrastruttura sistemistica/server su cui è ospitato il programma compilato nonché sviluppare moduli esterni, integrazioni di terze parti o nuove componenti software che interagiscano con la piattaforma esistente tramite il database (SQL Server) o eventuali API/Web Services documentati, nei limiti consentiti dall’architettura del sistema.
- la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma digitale https://mountains4future.it è stata disciplinata da accordi di natura commerciale con ARC.NOS, conclusi con la consegna della piattaforma nella configurazione personalizzata (“customizzata”) richiesta dalla Fondazione e protetti da clausola di confidenzialità. Ai fini che rilevano per la presente procedura si dà atto che ARC.NOS ha garantito il prodotto per i dodici mesi successivi all’installazione (scadenza marzo 2027). Tale garanzia opera unicamente con riferimento ad eventuali errori di programmazione e non include l’assistenza all’utilizzo della piattaforma o la richiesta di eventuali personalizzazioni (sul punto si richiama l’art. 1.4 dell’Avviso di vendita). Tutti gli eventuali servizi di manutenzione correttiva/evolutiva della piattaforma che dovessero richiedere interventi e modifiche dirette sui codici sorgente dovranno essere oggetto di separata negoziazione o accordo tra l’aggiudicatario e ARC.NOS.
- Si rinvia alla precedente lett. c).
Quesito n. 4 – Documentazione tecnica e continuità operativa
Con riferimento alla “documentazione tecnica e applicativa” richiamata dall’art. 1.1 dell’Avviso, si chiede di specificare:
- quale documentazione sia concretamente inclusa nella cessione;
- se siano disponibili manuali, specifiche funzionali, documentazione relativa alla struttura dei dati, procedure di installazione, configurazione e gestione del sistema;
- se la documentazione disponibile sia ritenuta sufficiente a consentire ad un soggetto terzo la presa in carico e la gestione operativa del progetto in assenza dei file sorgente e senza il supporto dello sviluppatore originario.
Riscontro Quesito n. 4
- Per quanto riguarda l’elenco dettagliato della documentazione concretamente inclusa nella cessione si rimanda all’allegato 1 in calce al presente riscontro
- Per la funzionalità del programma è disponibile il manuale operativo e i vademecum per i singoli soggetti che operano sulla piattaforma e sul punto si rimanda all’elenco sub allegato 1. L’installazione e la configurazione richiedono il supporto di tecnici informatici, salvo disporre di una struttura IT interna, ma in ogni caso non richiedono l’intervento dello sviluppatore originario ARC.NOS.
- Fermo quanto precisato nel riscontro al quesito n. 3 b) in ordine a modifiche richiedenti intervento sul file sorgente da parte dello sviluppatore originario (ARC.NOS), la documentazione oggetto di cessione è sufficiente a consentire la piena presa in carico e la gestione operativa da parte di un soggetto terzo.
Per ulteriore chiarezza e per una migliore comprensione degli aspetti tecnici e del funzionamento della piattaforma la Fondazione si rende peraltro disponibile a presentare da remoto il portale M4F®, come peraltro reso noto sul sito della Fondazione a seguito di specifica richiesta.
Quesito n. 5 – Rapporti con il progetto “Smart Village Alta Valle Susa”
L’art. 1.3 dell’Avviso richiama il progetto “Smart Village Alta Valle Susa” e l’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data 15 dicembre 2025.
Si chiede di chiarire:
- se l’aggiudicatario subentri, in tutto o in parte, nei diritti, negli obblighi o nei rapporti derivanti dal citato Accordo;
- se l’utilizzo e lo sviluppo del Progetto M4F® siano soggetti a vincoli o limitazioni derivanti dal predetto Accordo o da ulteriori atti convenzionali;
- se il citato Accordo di Cooperazione possa essere messo a disposizione dei soggetti interessati alla procedura.
Riscontro Quesito n. 5
- L’aggiudicatario non è tenuto a subentrare negli obblighi o nei rapporti derivanti dal citato Accordo. In caso di dismissione dell’asset in oggetto, la Fondazione attiverebbe la apposita clausola di recesso prevista dall’Accordo medesimo. Nell’eventualità in cui l’aggiudicatario avesse interesse a subentrare nell’Accordo di cooperazione si rende noto che al relativo art. 13 – “Modifica partneriato” è prevista la possibilità di variare la composizione del gruppo di cooperazione previa presentazione di domanda di adesione dell’interessato soggetta a valutazione ed approvazione degli altri partner aderenti.
- Non vi sono vincoli o limitazioni derivanti dall’Accordo di Cooperazione. Tuttavia, per espressa previsione, il recesso unilaterale di un partner ha effetto per l’attività futura e non per le attività progettuali già eseguite.
- Non è possibile mettere a disposizione il testo dell’Accordo di Cooperazione in ragione dell’impegno di confidenzialità in esso previsto.
Quesito n. 6 – Titolarità dei domini internet
Premesso che l’art. 1.1 dell’Avviso include tra gli elementi oggetto di cessione i domini:
- www.mountains4future.com;
- www.mountains4future.it;
- www.mountains4future.eu;
- www.mountains4future.org;
Si chiede di precisare:
- chi sia l’attuale intestatario dei predetti nomi a dominio;
- se gli stessi siano nella piena disponibilità della Fondazione e liberamente trasferibili all’aggiudicatario;
- se esistano vincoli, limitazioni, diritti di terzi o rapporti contrattuali che possano incidere sul trasferimento o sul successivo utilizzo dei predetti nomi a dominio;
- con quali modalità e tempistiche sia previsto il trasferimento della relativa titolarità all’aggiudicatario.
Riscontro Quesito n. 6
- L’attuale intestatario dei nomi a dominio è ARC.NOS.
- I domini sono nella libera disponibilità della Fondazione e liberamente trasferibili all’aggiudicatario.
- Non vi sono vincoli e alla scadenza (febbraio 2027) possono essere rinnovati o trasferiti presso altro provider.
- Il trasferimento è immediato ed è sufficiente fornire le informazioni dell’intestatario.
Quesito n. 7 – Requisiti soggettivi degli offerenti e criteri di ammissione
L’art. 3.1 dell’Avviso prevede che possano presentare offerta i soggetti “istituzionalmente competenti ad attuare le finalità di interesse generale sottese al Progetto M4F®”, mentre l’art. 4.4 richiede ai partecipanti di dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 3.
Tuttavia, l’Avviso non individua espressamente le categorie di soggetti ammissibili, nè definisce i requisiti e gli elementi necessari per comprovare tale competenza istituzionale.
Si chiede pertanto di chiarire:
- quali categorie di soggetti siano ammesse a partecipare alla procedura;
- quali requisiti, caratteristiche o elementi consentano di qualificare un soggetto come “istituzionalmente competente ad attuare le finalità di interesse generale sottese al Progetto M4F®”;
- quale documentazione debba essere presentata per comprovare il possesso di tale requisito.
Riscontro Quesito n. 7
- Per soggetti istituzionalmente competenti ad attuare le finalità di interesse generale sottese al Progetto M4F® ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di vendita si intendono i soggetti pubblici e privati aventi finalità e oggetto coerenti con il perseguimento degli interessi generali indicati.
Il Progetto M4F® mira a valorizzare il patrimonio immobiliare sottoutilizzato presente sul territorio delle Valli Olimpiche, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e soddisfare esigenze attuali e future, generando nuove opportunità economiche e sociali per i Comuni delle Valli Olimpiche, in ossequio agli obiettivi della Legge Regionale istitutiva della Fondazione 20 marzo 2006 (L. Reg. Piemonte 21 giugno 2006 n. 21). - Si rinvia alla precedente lett. a).
- Costituiscono documenti idonei la visura, lo statuto e/o qualsiasi documento idoneo a dimostrare la corrispondenza di finalità e oggetto al perseguimento dell’interesse generale sotteso al Progetto M4F®.